Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

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Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Direzione:

Francesca Lamberti

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento

Complesso Ecotekne, Via per Monteroni

73100 Lecce

 

Edizioni Grifo

Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 

73100 Lecce

 

quadernilupiensi@gmail.com

direzione.edizionigrifo@gmail.com

CODICE ETICO

CODICE ETICO

estratto dallo Statuto dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

 

PREAMBOLO

I Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto (di seguito denominati Rivista) promuovono lo studio dello sviluppo della civiltà giuridica e favoriscono la ricerca libera e accademica nonché la diffusione internazionale della conoscenza della storia del diritto e, in particolare, dell’esperienza giuridica nel mondo antico e della tradizione romanistica.

La Rivista, dotata di un codice ISSN (International Standard Serial Number), si dichiara sottoposta a valutazione da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR).

La Rivista non è espressione di alcun organismo istituzionale. Nell’ambito della propria attività si avvale di studiosi di prestigio nella comunità scientifica internazionale senza distinzione di razza, cittadinanza, religione, sesso, orientamento scientifico, accademico, politico e sessuale.

La Rivista favorisce altresì la formazione dei giovani studiosi nelle discipline storico-giuridiche offrendo loro occasioni di dialogo scientifico e di crescita culturale e professionale.

 

(…)

Articolo 5

Sezioni

  1. Salva la libera collocazione dei testi in Sezioni straordinarie, la Rivista è composta dalle seguenti Sezioni ordinarie:
  1. Contributi;
  2. Recensioni e Segnalazioni;
  3. Resoconti.

 

(…)

Articolo 6

  •  
  1. Nella sezione Contributi vengono raccolti saggi di estensione tendenzialmente contenuta tra 9.000 e 90.000 caratteri, dotati di apprezzabile pregio scientifico per essere caratterizzati da un approfondito e accurato confronto critico con la letteratura di settore, nonché da una puntuale ricerca e una coerente analisi esegetica delle fonti, e che siano ritenuti utili al progresso delle discipline storiche e giuridiche in ragione della rilevanza della trattazione e del suo apporto innovativo.

 

  1.  

 

Articolo 11

Responsabilità scientifica degli Autori

  1. La Rivista promuove la libertà di ricerca degli Autori che sono gli unici responsabili morali delle opere edite.
  2. Non possono essere pubblicate opere in forma anonima né contributi di più Autori senza indicazione espressa delle parti attribuibili congiuntamente o disgiuntamente a ciascuno di loro.
  3. È tutelata la pubblicazione sotto pseudonimo.
  4. La pubblicazione dei contributi non implica in alcun modo l’adesione al loro contenuto da parte del/la Direttore/Direttrice, del Comitato scientifico e di quello di redazione. La redazione sorveglia sulla correttezza del metodo d’indagine, garantendo la scrupolosa osservanza dei criteri di ricerca comunemente accolti dalla Comunità scientifica internazionale degli storici del diritto.
  5. Gli Autori garantiscono l’integrale paternità dell’opera, e rispettano la normativa sovranazionale, internazionale e italiana del diritto d’autore e del copyright.
  6. Gli Autori cedono all’Editore i diritti d’utilizzazione connessi al diritto d’autore sulle opere pubblicate nella Rivista, ma ne conservano i diritti morali. Gli Autori possono diffondere e pubblicare su web, per sole finalità scientifiche e comunque estranee a scopi di commercio o di lucro, gli estratti della Rivista che riproducono le proprie opere, curando tuttavia che sia resa sempre nota la collocazione editoriale in Rivista.
  7. Se intendono riprodurre immagini, gli Autori assicurano di averne diritto e mettono a disposizione della Rivista e dell’Editore tutte le autorizzazioni che siano richieste dall’ordinamento.
  8. Gli Autori si avvalgono della Rivista esclusivamente per finalità scientifiche, nel rispetto della dignità della persona, nonché delle libertà, dell’onore, del decoro e della reputazione che appartengono a essa.
  9. Gli Autori sono tenuti a indicare le eventuali fonti di sostegno finanziario ai loro studi.
  10. Nessun componente della redazione può avvalersi dei risultati scientifici appresi attraverso un’opera inedita conosciuta in ragione delle sue funzioni, se non dopo esserne stato autorizzato dall’Autore.

 

Articolo 12

Giudizio di revisione

  1. Al fine di favorire la libertà della ricerca nel rispetto delle metodologie maggiormente accreditate nella Comunità scientifica internazionale, il/la Direttore/Direttrice, sentito il Comitato di redazione, sottopone in forma anonima a doppio cieco (double blind) le opere indicate nell’articolo 6 dello Statuto, al giudizio (peer-review) di due revisori (Referee) individuati tra studiosi italiani e stranieri che si siano autorevolmente occupati di temi analoghi o contigui, al fine di ricevere, secondo parametri standardizzati, un giudizio motivato. Almeno uno di essi deve essere estraneo a qualsiasi organo della Rivista. In ogni caso, i Referee nell’esercizio delle proprie funzioni rispondono solo alla propria coscienza.
  2. Il Comitato di redazione garantisce l’indipendenza del giudizio dei Referee dalla Rivista, sorvegliando che la loro individuazione sia compiuta in modo trasparente e in assenza di conflitti di interesse e di ogni altra causa d’incompatibilità disciplinata a norma dell’articolo 13 dello Statuto.
  3. Ad eccezione di quanto previsto dal comma secondo dell’articolo 14 dello Statuto, possono essere editi nella sezione «Contributi» della Rivista solo i saggi che abbiano superato il giudizio di idoneità da parte di almeno due Referee all’uopo individuati nei termini dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
  4. Ciascun Referee esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, un giudizio motivato sulla base di un modello all’uopo offerto dal/la Direttore/Direttrice, in seno al quale evidenzia il suo parere a) favorevole alla pubblicazione, anche eventualmente suggerendo integrazioni o modifiche alle quali non ritenga subordinata la dignità di stampa; ovvero b) sfavorevole alla pubblicazione in assenza di integrazioni e/o modifiche; ovvero ancora c) assolutamente sfavorevole alla pubblicazione. Su istanza del Referee, il termine per la consegna del giudizio di revisione può essere prorogato dal/la Direttore/Direttrice, salvo che ciò non costituisca l’unico impedimento alla pubblicazione del Contributo nel fascicolo per il quale esso è stato consegnato.
  5. Il giudizio dei Referee concerne la correttezza, la completezza e la rilevanza dei saggi, in considerazione dei seguenti parametri: a) metodo di indagine; b) coerenza e rigore nell’analisi esegetica delle fonti; c) confronto critico con la letteratura; d) congruenza e originalità dei risultati raggiunti; e) chiarezza espositiva.
  6. Possono ricevere giudizio favorevole alla pubblicazione solo i saggi che presentino un ampio livello di approfondimento delle tematiche trattate, dando prova di una disamina critica, puntuale e accurata delle fonti e della bibliografia di rilievo.
  7. Qualora entrambi i Referee abbiano espresso parere sfavorevole alla pubblicazione, quantunque uno solo nei termini del comma 4 sub c) del presente articolo, il/la Direttore/Direttrice esclude senz’altro il saggio, che non può più essere riproposto alla Rivista per il medesimo fascicolo né candidato per un’annata successiva senza essere stato completamente rielaborato.
  8. Qualora i Referee abbiano espresso parere discorde sulla dignità di stampa del contributo, il/la Direttore/Direttrice, sentito il Comitato di redazione, sottopone il saggio a un terzo Referee che abbia i requisiti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, curando tuttavia che l’Autore abbia potuto precedentemente tener conto delle integrazioni e delle modifiche eventualmente suggerite dal Referee che abbia espresso parere favorevole, ancorché non le abbia proposte come condizione alla dignità di stampa.
  9. Se il terzo Referee, interrogato nell’ipotesi indicate nel comma 8 del presente articolo e con le modalità indicate nel comma 4, esprime parere sfavorevole alla pubblicazione, il saggio non può essere pubblicato e non può essere riproposto alla Rivista per lo stesso fascicolo né candidato per un’annata successiva senza essere stato completamente rielaborato.
  10. Se due Referee esprimono parere favorevole alla pubblicazione suggerendo integrazioni e modifiche che, pur non condizionando la pubblicazione, sono sostanzialmente coincidenti, il saggio non può essere pubblicato se non dopo che l’Autore le abbia apportate.
  11. Il/La Direttore/Direttrice può sottoporre un saggio al giudizio di revisione di un componente del Comitato di redazione che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo. A tal fine sente il parere del Comitato di redazione che verifica l’insussistenza di conflitti d’interesse o delle altre ipotesi di incompatibilità disciplinate all’articolo 13 dello Statuto. Colui/Colei che sia stato/a proposto/a per la peer-review non può assistere ai lavori redazionali in argomento, e non può intervenire su di esso nelle discussioni in redazione neanche dopo che abbia declinato l’incarico o questo non gli sia stato affidato. In ogni caso deve astenersi dal prendere ulteriori posizioni sul contributo intorno al quale abbia espresso la peer-review e non può suggerire ulteriori Referee qualora ciò si renda necessario a termini del comma 8 del presente articolo. La redazione osserva la più scrupolosa riservatezza sul nome dell’Autore fino a che non siano stati consegnati entrambi i giudizi di revisione.
  12. Il/La Direttore/Direttrice può proporre la pubblicazione in Rivista di uno studio proprio o di un componente del Comitato di redazione.
  13. Il/La Direttore/Direttrice che abbia proposto al Comitato di redazione la pubblicazione di un proprio contributo deve astenersi dall’indicare i nomi dei revisori, che devono essere scelti dalla maggioranza dei componenti del Comitato di redazione. La richiesta di revisione al Referee proposto dal Comitato di redazione deve essere nondimeno formulata dal/la Direttore/Direttrice nelle ordinarie forme dell’anonimato, indicate al comma 1 del presente articolo.
  14. Il/La Direttore/Direttrice che abbia proposto al Comitato di redazione la pubblicazione di un contributo di un componente del Comitato di redazione invita l’Autore ad allontanarsi dalla riunione di redazione finché non sia stata deliberata l’individuazione dei Referee. In ogni caso il componente del Comitato di redazione che abbia proposto al/la Direttore/Direttrice la pubblicazione di un proprio contributo non può influenzare nessuna deliberazione che lo riguardi.
  15. Il/la Direttore/Direttrice e i componenti del Comitato di redazione sono tenuti alla riservatezza, e non possono divulgare il giudizio del revisore eccetto che per le ragioni individuate dall’ordinamento. Il/La Direttore/Direttrice e il Comitato di redazione sono invece tenuti a trasmettere senza indugio all’Autore il giudizio di revisione assicurandone l’anonimato.
  16. Il/La Direttore/Direttrice e i componenti del Comitato scientifico non possono in alcun modo influenzare il giudizio di revisione, salva restando la possibilità che uno di loro svolga funzioni di Referee a termini del comma 11 del presente articolo.
  17. Il/La Direttore/Direttrice assicura che i Referee assumano l’impegno a non divulgare neanche in parte i risultati conosciuti in occasione dell’esercizio delle loro funzioni e a non avvalersi in alcun modo dei risultati scientifici appresi in tale qualità prima che siano decorsi due anni dalla consegna della peer-review e non senza aver indicato le ragioni della loro conoscenza.
  18. Il/La Direttore/Direttrice assicura che i Referee assumano l’impegno a rendere la dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse o altri casi di incompatibilità dell’incarico di revisione contemplate dallo Statuto e di rimettere senza indugio il compito loro affidato al verificarsi di uno di essi, dichiarandone la ragione.

 

Articolo 13

Incompatibilità all’incarico di revisione

  1. Non può essere assegnato il giudizio di revisione a uno studioso che, per quanto sia noto alla redazione, coltivi abitualmente rapporti scientifici con l’Autore in ragione della formazione accademica ovvero a) per la comune affiliazione alla medesima Università, ovvero allo stesso Ente o Istituto ricerca; b) per l’attuale e comune impegno in un gruppo di ricerca; c) per l’attuale e comune partecipazione al comitato editoriale di una rivista.
  2. In ogni caso non può svolgere funzioni di Referee su un’opera:
  1. Chiunque abbia già espresso una peer-review su di essa, anche per una rivista diversa, ancorché l’Autore ne abbia modificata o integrata una parte;
  2. Chiunque l’abbia già conosciuta, anche in fase di preparazione, in modo tale da aver già maturato un giudizio su di essa;
  3. Chiunque abbia contribuito, anche solo indirettamente, alla sua composizione;
  4. Chiunque abbia avuto occasione di conoscere il giudizio di un diverso Referee su di essa, anche per la sua partecipazione a organi direttivi di diverse riviste;
  5. Chiunque sia stato condannato con statuizione definitiva dell’Autorità giurisdizionale per un titolo di reato contro la fede pubblica o il diritto d’autore, salva diversa determinazione del/della  Direttore/Direttrice assunta previo parere favorevole dal Comitato di redazione;
  6. Chiunque preveda di partecipare nel corso del biennio successivo a progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi su temi analoghi a quello affrontato dall’Autore;
  7. Chiunque, avendo già svolto funzioni di Referee per la Rivista, abbia violato l’impegno assunto con il/la Direttore/Direttrice indicati al comma 17 dell’articolo 12;
  8. Chiunque, nel raccogliere l’incarico di Referee per una rivista scientifica, abbia omesso di indicare ragioni di incompatibilità al fine di non esserne dispensato, ovvero lo abbia comunque portato a termine dopo averne appresa la sopravvenienza.

 

Articolo 14

Pubblicazioni esentate dal giudizio di revisione

  1. Non sono sottoposte a peer-review le pubblicazioni collocate sotto le rubriche della Rivista intitolate a 1) Recensioni e Segnalazioni, 2) Resoconti, 3) Abstract, e in genere ogni altra sezione estranea alla Sezione intitolata «Contributi».
  2. Sentito il Comitato di redazione, il/la Direttore/Direttrice può eccezionalmente pubblicare nella Sezione Contributi, senza necessità di richiedere il parere dei Referee, opere già edite e opere inedite di studiosi di chiara fama. Il/La Direttore/Direttrice ne segnala la circostanza, motivando la dispensa in una nota nella prima pagina del contributo.
  3. In ogni caso il numero delle pubblicazioni che non siano state sopposte a peer-review non può eccedere il 50% dell’impaginato di ciascun fascicolo.

 

Articolo 15

Opere in Collana

  1. Si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto anche alla pubblicazione di opere nella Collana «Iuridica Historica».
  2. Sono dispensate dall’osservanza delle disposizioni del presente Capo le raccolte di scritti già editi e le ristampe, ancorché parzialmente riviste o corrette. Il/La Direttore/Direttrice ne segnala adeguatamente la circostanza.

 

Articolo 16

Autonomia e indipendenza

  1. La Rivista è autonoma e indipendente da qualsiasi Istituzione, pubblica e privata. I componenti dei suoi organi direttivi, pur essendo tratti in misura largamente prevalente dalle Università o altri qualificati Enti di ricerca italiani e stranieri, operano in piena autonomia di giudizio e si professano moralmente e giuridicamente liberi nell’esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dal proprio ruolo nella società civile e nelle istituzioni, impegnandosi a rimettere ogni incarico assunto per la Rivista non appena versino in conflitto di interessi.
  2. La Rivista rende sempre noti i suoi mezzi di finanziamento.
  3. Gli Autori, pur essendo tratti in misura largamente prevalente dalle Università o altri qualificati Enti di ricerca italiani e stranieri accedono alla Rivista a titolo personale per pubblicare Contributi, Recensioni e Segnalazioni e non possono rappresentare le istituzioni di appartenenza se non nella Sezione Resoconti o in Sezioni straordinarie. La Rivista ne tutela la libertà di ricerca e di pensiero e, assicurandone l’indipendenza dai suoi stessi organi direttivi e dalle loro istituzioni di appartenenza, garantisce il pieno esercizio della più ampia libertà di espressione nei modi e nei limiti stabiliti dall’ordinamento.

 

Articolo 17

Rapporti con l’Editore

  1. Gli Organi della Rivista operano in piena autonomia dall’Editore, da cui essi sono assistiti esclusivamente nei casi e nei modi disciplinati nello Statuto.
  2. Gli Organi della Rivista garantiscono l’assenza di conflitti di interesse e la completa indipendenza di giudizio dei suoi Referee dall’Editore, a cui essi sono tenuti segreti, ove non sia diversamente richiesto dall’ordinamento.
  3. L’Editore assicura la più ampia diffusione della Rivista in Italia e all’estero, promuovendone anche la consultazione sul web.

 

Articolo 18

Rapporti con le riviste scientifiche

  1. La Rivista incoraggia il dialogo interdisciplinare e il confronto scientifico nell’editoria.
  2. La Rivista favorisce la collaborazione con le altre riviste scientifiche per il progresso delle discipline storiche e giuridiche. A tal fine promuove l’affermazione di criteri uniformi per la valutazione dell’impatto scientifico delle pubblicazioni nell’ambito delle Comunità scientifiche internazionali di riferimento.
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